Fattura Elettronica

Ultima modifica 5 luglio 2023

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Con la presente si comunica che l’articolo 25 del D.L. n. 66/2014 ha stabilito, con decorrenza 31 marzo 2015, l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali. L’obbligo era già stato previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.

Al fine di fornire anche tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di trasmissione delle fatture elettroniche, tramite un apposito Sistema di interscambio, è stato approvato il decreto interministeriale n. 55/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione. Il mancato rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione tramite il Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica, non consentendo in alcun modo al Comune la possibilità di pagamento delle forniture/prestazioni erogate.

Si informa che l’articolo 4 del DM n. 55/2013 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese abilitate al mercato elettronico (MEPA) un supporto informatico per la generazione delle fatture nel formato corretto e per la conservazione di tali documenti, nonché i servizi di comunicazione con il Sistema di interscambio.


A decorrere dal 31 marzo 2015, questo Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.


Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questo Comune non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.

Il DM n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Si forniscono di seguito i “Codice Univoco Ufficio” e i dati relativi al Comune di Bisaccia:

DATI COMUNE DI BISACCIA PER FATTURA ELETTRONICA

Codice Univoco Ufficio Fatturazione PA: UFQMGA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.fatturapa.gov.it

www.indicepa.gov.it


I “Codice Univoco” possono sempre essere rilevati dal sito internet dell’IPA (www.indicepa.gov.it). Il codice deve essere inserito a cura del fornitore nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica per le fatture trasmesse successivamente al 31 marzo 2015.

Si precisa infine come, a norma dell’articolo 25, comma 3, del decreto legge n. 66/2014, il Comune non possa procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto), qualora obbligatori.

I codici CIG e CUP, qualora obbligatori, sono stati indicati ai fornitori del Comune di Bisaccia da parte del competente responsabile.


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